Videosorveglianza. Le parti comuni condominiali non possono equipararsi a “domicilio” o “privata dimora”.

Videosorveglianza. Le parti comuni condominiali non possono equipararsi a “domicilio” o “privata dimora”.

 03/11/2016

Nessun pregiudizio alla privacy dei condomini quando l’utilizzazione dell’impianto di videosorveglianza è richiesta dalla maggioranza dei condomini a seguito dei numerosi atti di vandalismo.

A quali condizioni è possibile installare le telecamere in condominio?

Le parti comuni dell’edificio sono destinate all’uso di un numero indeterminato di soggetti. Le stesse, pertanto, ai fini della collocazione delle telecamere di videosorveglianza in condominio, non rientrano nei concetti di “domicilio” o “privata dimora“, nozioni (di cui all’art. 614 c.p., richiamato dall’art. 615-bis c.p. relativo al reato di interferenze illecite nella vita privata) che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli vive la sua vita privata.

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Così si è espresso il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17025/2016, depositata il 16 settembre 2016.

Il giudice romano ha confermato la legittimità della delibera impugnata, con la quale l’assemblea aveva deliberato l’istallazione di telecamere di sicurezza nelle parti comuni dell’edificio per prevenire o comunque disincentivare atti di vandalismo.

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Nella fattispecie, due condomini avevano contestato l’installazione dell’impianto di videosorveglianza perché, a loro dire, imposto dall’assemblea senza la maggioranza richiesta per le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. e senza rilevanti motivi di sicurezza, in violazione dei diritti individuali alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali dei condomini. Il Tribunale di Roma ha però ritenuto infondata la domanda sul punto.

Le considerazioni in ordine alla interferenza con la vita privata e la riservatezza non colgono nel segno, perché secondo il giudice le parti comuni interessate dalla videosorveglianza non possono farsi rientrare nella nozione propria di “domicilio” o “dimora privata”.

Nessun pregiudizio alla privacy dei condomini, dunque, anche perché, nella circostanza, l’utilizzazione dell’impianto di videosorveglianza era stata richiesta dalla maggioranza dei condomini a seguito dei numerosi atti di vandalismo ripetutamente subiti, come risulta dalle denunce presentate dai condomini alle forze dell’ordine.

Sicché, osserva il tribunale, “anche in un’ottica di bilanciamento di interessi e tenuto conto delle cautele adottate – trattandosi di immagini conservate per tre giorni e visionabili solo dall’autorità giudiziaria – devono ritenersi prevalenti le esigenze di sicurezza poste a fondamento dell’istallazione“.

È altresì infondata, infine, anche l’ulteriore contestazione mossa dai condomini in ordine alla necessità, per l’approvazione del punto in oggetto del quorum previsto per le innovazioni ex art. 1120 c.c.

Al contrario, il nuovo art. 1122 ter c.c. prevede la possibilità dell’assemblea di deliberare l’installazione di impianti di videosorveglianza con la maggioranza dei condominio che rappresenti almeno la metà dei millesimi di proprietà.

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Al riguardo, il tribunale ha affermato che “anche a prescindere dall’epoca di vigenza della legge 220/2012, di riforma in materia condominiale, l’art. 1122 ter c.c. – a norma del quale per l’installazione di telecamere nel condominio è sufficiente la maggioranza di cui all’art. 1136, 2° comma c.c., ovvero la metà del valore millesimale e la maggioranza degli intervenuti – si è limitata a recepire un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, assai risalente ancorché non unitario, di cui questo giudice condivide l’impostazione, talché deve ritenersi destituito di fondamento l’assunto attore anche sul punto”.

L’installazione ex novo di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni configura certamente un’innovazione, in quanto costituisce un’opera comune nuova, prima inesistente.

Essa, però, rientra nella tipologia delle innovazioni “agevolate” (figura introdotta alla legge di riforma), cioè tra quelle innovazioni ritenute dal legislatore di particolare utilità per la collettività condominiale e che, perciò, possono essere approvate con una maggioranza inferiore rispetto a quella prevista per le innovazioni “ordinarie”.

In questo caso, si tiene impossibile per i condomini dissenzienti di invocare l’esonero dalla spesa in base all’art. 1121 c.c. (innovazioni gravose e voluttuarie), perché il servizio non è suscettibile di utilizzazione separata.

La qualificazione dell’impianto di videosorveglianza in termini di innovazione comporta in ogni caso la ripartizione delle relative spese tra tutti i condomini secondo le quote millesimali di proprietà (art. 1123, comma 1, c.c.), salvo diversa convenzione.

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 Scarica Tribunale di Roma, n. 17025 del 16 settembre 2016

Fonte http://www.condominioweb.com/utilizzo-dellimpianto-di-videosorveglianza-in-condominio.13173#ixzz4OwxiHbHD 
www.condominioweb.com 

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