Riduzione della larghezza delle scale per l’installazione di un ascensore
20/02/2015 Ing. Enzo Fornasari
Per l’installazione di ascensori in edifici, il legislatore, in particolare prevede una precisa distinzione tra gli edifici di nuova costruzione e gli edifici preesistenti oggetto di ristrutturazione (ndr con cambio di destinazione d’uso) e per quelli oggetto dimanutenzione straordinaria.
La legge 13 del 1989 (sulle barriere architettoniche) si riferisce sia agli edifici di nuova costruzione, sia alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1)
Art. 1. Campo di applicazione. Le norme contenute nel presente decreto si applicano:1) agli edifici privati dinuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;3) alla ristrutturazionedegli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto.
La citata legge 13/89 (da art. 2 ad art. 7) offre tutte le facilitazioni possibili, come abbassamento delle maggioranze condominiali (art. 2), deroga dei Regolamenti edilizi (art. 3), superamento dei vincoli con la Sovrintendenza (art. 4 e 5). La normativa, però, e questo a molti sfugge, si presenta con una serie di vincoli forti per i progettisti,solo in caso di nuove costruzioni o in caso di ristrutturazioni. E’ importante inquadrare questa differenza, altrimenti la normativa per l’ abbattimento delle barriere architettoniche si presenterebbe invece che nella veste di una facilitazione alla esecuzione delle innovazioni, in quella di una serie di impedimenti o di difficoltà.
L’installazione di un nuovo ascensore in un edificio preesistente è classificato come intervento edilizio di manutenzione straordinaria (vedasi art. 3 del dpr 380/2001, ex legge 5 agosto 1978, n 457, art. 31): “-interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici (ndr ascensori), sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso …“. Anche la circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 2008, relativa alle detrazioni fiscale del 36% (ndr oggi 50%) riporta l’elenco degli interventi classificati come “manutenzione straordinaria” :”…omissis.. realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non portino aumento di volumi e superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, centrali termiche, impianti ascensori, scale di sicurezza … omissis“.
Quindi la installazione di un nuovo ascensore in un edifico preesistente che ne è privo, si inquadra nella “manutenzione straordinaria” e non nella “ristrutturazione”. Da questa affermazione derivano le applicazioni delle leggi, norme e regolamenti. Purtroppo invece spesso accade di vedere applicate, nelle sentenze relative all’installazione di ascensori in edifici preesistenti, le disposizioni relative alle nuove edificazioni e alle ristrutturazioni edilizie.
RIDUZIONE DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE
a conclusione del paragrafo precedente è che, nel caso di installazione di un nuovo ascensore in edifici esistenti, non si applica nemmeno il dm 236/89 che agli art. 1 e 2 chiarisce inequivocabilmente il campo di applicazione del decreto alla nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni edilizie così come definite al paragrafo precedente.
Quindi nel caso di manutenzione straordinaria non sono applicabili sia le norme relativa alle dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), sia quelle relative alle dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).
In merito alla riduzione delle rampe delle scale si precisa che la normativa dei Vigili del Fuoco (D.M. 246/87) prescrive, per gli edifici di civile abitazione con altezza fino a m.54, scale con larghezza di cm. 105 (Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione).
Tale norma non è applicabile alla stragrande maggioranza dei casi in esame in quanto il campo di applicazione di dette norme (art.1.1) riguarda gli edifici di nuova costruzione o edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale della scala o l’aumento di altezza (NB il taglio delle scale non è stato classificato come “rifacimento strutturale”). Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nell’art. 8 dove non si prevede nessuna limitazione dell’ampiezza della rampe.
Quindi la norma in oggetto non considera la diminuzione della larghezza delle scale, in caso di manutenzione straordinaria.
Purtroppo però i regolamenti edilizi comunali (REC) e quelli di igiene, per quanto attiene la larghezza delle scale, impongono ancora e troppo spesso le misure presenti nel dm 236/89: dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).
Ciò non è corretto perché come detto queste misure sono imposte solo per nuove edificazioni e per ristrutturazioni e non per manutenzioni straordinarie
Ma allora come fare per venire incontro alla esigenze dei disabili?
Quale procedura si deve seguire per poter installare un ascensore in un edifico preesistente quando non esistono alternative se non il taglio delle scale?
La nota del Ministero degli Interni prot n. P1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002, in risposta ad un quesito, del 2002 risolve il problema:
“In relazione a quanto prospettato e richiesto con la nota che si riscontra, necessita premettere che il D.M. n° 246/87 prescrive espressamente una larghezza minima delle scale solamente per gli edifici di nuova costruzione, mantenendo, invece, il silenzio sulle caratteristiche delle scale a servizio di edifici esistenti all’entrata in vigore del decreto stesso…omissis…
A ciò, si ritiene tuttavia opportuno soggiungere che, a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell’installazione di un impianto ascensore e quest’ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all’interno del vano scala, lo scrivente Ufficio è del parere che tale installazione non debba comportare un’eccessiva diminuzione degli spazi di transito. Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz’altro essere costituito dal D.Lgs n° 626/94, così come modificato dal D.L.gs. n° 242/96 (ndr oggi D.lgs 81-01del 2008), che stabilisce in m. 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro.”
In base a ciò i Comuni italiani, specialmente quelli di grosse città, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando SCIA con riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare gradualmente i Regolamenti al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche. Altri, nelle more degli adeguamenti, preferiscono utilizzare gli articoli di Deroga previsti in genere in tutti i Regolamenti stessi.
In conclusione, esistono, oggi, in Italia, moltissime installazioni di ascensori in edifici preesistenti con relativo taglio delle scale,senza alcun pregiudizio amministrativo,tecnico, normativo e di sicurezza. Qualora si dovessero incontrare resistenze da parte degli Uffici Tecnici Comunali (specialmente quelli dei piccoli Comuni), occorre far valere, senza remore, i propri diritti.
Studio Ingegneria del Trasporto verticale – enzo.fornasari@gmail.com
Per approfondimenti sulla materia:
E. Fornasari – Ascensori e impianti di sollevamento – pagg. 425 Maggioli Editore 2014
Fonte http://www.condominioweb.com/riduzione-della-larghezza-delle-scale-per-linstallazione-di-un-ascensore.11648#ixzz3SghdLg9o
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