Servitù di passaggio: a chi le spese di manutenzione del bene?

Servitù di passaggio: a chi le spese di manutenzione del bene?

Ho il diritto di passaggio su una strada per accedere alla mia proprietà: il proprietario vuole ripararla e mi chiede di pagare una parte delle spese: sono tenuto a dare questi soldi, anche se la strada non è mia, ma ci passo soltanto?

Il Codice civile [Art. 1069 codice civile] stabilisce che le opere di mantenimento della servitù di passaggio spettano al proprietario del fondo dominante, nella fattispecie titolare della servitù di passaggio.

Se, tuttavia, dell’intervento conservativo si giova anche il proprietario del fondo servente, le spese sono ripartite in proporzione ai rispettivi vantaggi.

Presupposto per applicare tale regola, comunque, è che le opere di manutenzione siano strettamente necessarie per conservare la servitù. Dunque non potrebbero, per esempio, ripartirsi le spese di abbellimento volute dal proprietario per un proprio piacere estetico. A fornire al giudice tale dimostrazione deve essere il proprietario che chiede al titolare della servitù il rimborso dei soldi spesi. Egli dovrà, in pratica, fornire la prova che l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria per poter continuare a utilizzare il bene ai fini della servitù.

Nella situazione descritta, si presume che l’intervento conservativo deciso dal proprietario della strada, nonostante spettasse al titolare della servitù, avvantaggerà entrambi ed appare quindi corretta la richiesta di una partecipazione alle spese avanzata dal primo.

Fonte http://www.laleggepertutti.it/87069_servitu-di-passaggio-a-chi-le-spese-di-manutenzione-del-bene
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