Detta diversamente: se il condomino agisce per la revoca dell’amministratore, tanto in prima istanza, quanto in sede di reclamo, il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno pieno titolo per stabilire se una delle due parti debba essere condannata alla refusione delle spese legali o se, invece, possa operare la compensazione.
Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18576 depositata in cancelleria il 3 settembre 2014.
Come si è arrivati a questa pronuncia? Un condomino agiva in giudizio chiedendo la revoca dell’amministratore del proprio condominio. La domanda veniva accolta in primo grado, ma a seguito del reclamo del mandatario, la Corte d’appello adita revocava il decreto e condannava (e quindi la revoca dell’amministratore) e condannava il proprietario dell’unità immobiliare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A questo punto il condomino ha ritenuto utile rivolgersi alla Suprema Corte per chiedere la revoca di quella decisione; il ricorso, però, non ha sortito gli effetti sperati.
Al ricorso per la revoca dell’amministratore non consegue un giudizio contenzioso ordinario, ma un procedimento di volontaria giurisdizione; ciò nonostante è legittimo che i magistrati aditi si pronuncino anche sulle spese legali. A dirlo furono le Sezioni Unite nel 2004 (sent. n. 20957) e quel principio è rimasto fermi fin da allora. => L’amministratore che non presenta il conto della propria gestione può essere soggetto a revoca.
Si legge nella sentenza n. 18576 che “la statuizione relativa alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale” (Cass. S.U. 20957/2004), indipendentemente dalla natura del provvedimento a cui accede, sia esso sentenza, ordinanza o decreto. L’art. 91 c.p.c. utilizza il termine “sentenza” in un’accezione onnicomprensiva, comprendendo tutti i provvedimenti che, “nel risolvere contrapposte posizioni, chiudono il procedimento dinanzi al giudice che li emette” (Cass. 5469/2001). Di conseguenza, l’art. 91 c.p.c. si applica anche alla statuizione sulle spese contenuta nel decreto della Corte d’Appello con cui viene deciso il reclamo avverso il decreto del giudice di primo grado sulla nomina o sulla revoca di un amministratore di condominio” (Cass. 3 settembre 2014 n. 18576).
In questo contesto è lecito domandarsi: il ragionamento svolto per i procedimenti di revoca vale anche per quelli di nomina?
Ad avviso dello scrivente non dovrebbero porsi dubbi in tal senso: nel caso della nomina, infatti, il condomino può adire l’autorità giudiziaria solamente dopo che l’assemblea convocata per nominare l’amministratore non v’abbia provveduto. Come dire: mi rivolgo al giudice perché non è possibile altra soluzione. Il giudice, quindi, interviene per risolvere una situazione di posizioni contrapposte (diritto del condomino, disinteresse dell’assemblea) e come tale deve pronunciare sulle spese.
Come ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la revoca dell’amministratore
Fonte http://www.condominioweb.com/revoca-amministratore-e-pagamento-delle-spese-condominiali.11367#ixzz3EpN0NaZ7
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