Perchè è il proprietario ha doversi attivare per far partecipare il conduttore?
di Avv. Alessandro Gallucci
La legge (art. 1136, sesto comma, c.c.) specifica che all’assemblea devono essere inviati tutti gli aventi diritto; formula vaga, quest’ultima, che la riforma del condominio ha sostituito a quella più specifica di condomino.
Il conduttore, a dirlo è l’art. 10 legge n. 392/1978 (così detta legge sull’equo canone) ha sicuramente diritto di partecipare all’assemblea:
a) con diritto di voto, per le questioni concernenti il funzionamento dell’impianto di riscaldamento;
b) senza diritto di voto, per le questioni riguardanti l’uso degli altri beni comuni.
A chi spetti convocare l’inquilino è a tutt’oggi incerto. La giurisprudenza che ha affrontato la questione prima dell’entrata in vigore della riforma era per lo più orientata nel ritenere che “l’art. 10 della l. 27 luglio 1978 n. 392 che ribadendo sostanzialmente la disciplina già introdotta dall’art. 6 della l. 22 dicembre 1973 n. 841, prevede con norma eccezionale un’ipotesi di sostituzione legale del conduttore al proprietario nelle assemblee dei condomini convocate per deliberare sulle spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, non ha comportato modificazioni al disposto dell’art. 66 disp. attuaz. c.c., che disciplina la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condomini, con la conseguenza che tale avviso deve essere comunicato al proprietario e non anche al conduttore dell’appartamento, restando solo lo stesso proprietario tenuto ad informare il conduttore dell’avviso di convocazione ricevuto dall’amministratore, senza che le conseguenze della mancata convocazione del conduttore possano farsi ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione” (Cass. 22 aprile 1992 n. 4802).
Inquilino e assemblea: il diritto di partecipare. I casi e i poteri del conduttore
Come dire: è il proprietario ha doversi attivare per far partecipare il conduttore.
La locuzione aventi diritto utilizzata dall’art. 1136 c.c. potrebbe aver cambiato tale situazione (cfr. in senso possibilistico, A. Celeste – A. Scarpa, Le nuove norme in materia di assemblea e di amministrazione nella riforma del condominio, Giur. merito, fasc.6, Giuffré, 2013, contra M. Jerovante e D. Sibilio, La Riforma del condominio, Condominioweb, Ebook 2013).
Sta di fatto che in un modo o nell’altro, anche semplicemente per esservi stato delegato, il conduttore ha diritto di essere presente all’assemblea condominiale rispetto alle discussioni di suo interesse; tale sua presenza può trasformarsi in un ruolo più fattivo, ad esempio assumendo la carica di presidente (o di segretario) della riunione?
Il presidente ed il segretario, è utile ricordarlo, sono due figure che hanno compiti di direzione, controllo e verbalizzazione delle operazioni assembleari. Il presidente, ad esempio, verifica la ricorrenza dei quorum costitutivi e prim’ancora della corretta convocazione, ecc.
Tale attività di mera regolamentazione dello svolgimento della riunione non influisce direttamente sui diritti dei proprietari a tal punto da dover richiedere un diretto coinvolgimento degli interessati e quindi non sorgono dubbi sul fatto che il conduttore possa assumere l’incarico di presidente o segretario, con l’unica eccezione della diversa prescrizione contenuta nel regolamento di condominio.
Fonte http://www.condominioweb.com/perch%E8-%E8-il-proprietario-ha-doversi-attivare-per-far-partecipare.11785#ixzz3Yjoe1Nig
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