Installazione dei contatori elettronici, Attestato di prestazione energetica e maggioranze condominiali per la realizzazione di interventi per il contenimento del consumo energetico
- Viene integrato il comma 7, per precisare che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'APE non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE nel termine di 45 giorni.
- Viene inoltre aggiunto il comma 7-bis, che consente anche alle imprese non costituite in forma di persona giuridica di essere nominati come soggetto "terzo responsabile dell'impianto termico" , ovvero delegati dal responsabile dell'impianto ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. A tal fine modifica l'Allegato A del D.Lgs. 192/2005, che al comma 52 considerava esclusivamente le persone giuridiche. La CNA su questo aspetto aveva già sollevato l'attenzione del Ministero dello sviluppo economico, richiedendo che nella definizione del soggetto abilitato ad assumere il ruolo di terzo responsabile dell'impianto termico si eliminasse ogni riferimento alle nozioni di "persona fisica" e "persona giuridica", richiamandosi, piuttosto, il concetto di imprese abilitate ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 ( recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). L'emendamento così proposto (e sollecitato dalla CNA) nelle Commissioni Attività Produttive e Finanze della Camera dei Deputati, riafferma dunque il diritto delle imprese individuali a svolgere il ruolo di terzo responsabile in materia di manutenzione e controllo di sicurezza degli impianti termici.
- Il comma 7-ter abroga la norma (contenuto nell'articolo 1, comma 139 della legge di stabilità 2014) che rinviava l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) aicontratti immobiliari al momento di entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
- Si aggiunge comma 8-ter, prevedendo che gli annunci di locazioni ad uso turistico, nel caso riguardino un periodo di 4 mesi all'anno, non debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
- Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito (per esempio il comodato), non c'è nessun obbligo di allegare l'APE al contratto.
- Gli accertamenti delle violazioni sono demandate alla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.
- ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, bisogna tener conto delraffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle schermature sia di classe due, così come definita dalla norma europea EN 14501:2006, o superiore. Inoltre in tema di formazione dei certificatori energetici, una quantità abnorme di emendamenti mira a rivoluzionare le regole sulla certificazione energetica in materia di accreditamento. La durata minima dei corsi passa 80 ore. A Regioni e Province autonome viene attribuito il potere controllo e riconoscimento. Rivisti i titoli di studio che danno accesso alla professione di certificatore. Vengono incluse nell'elenco le seguenti lauree: ingegneria aerospaziale e astronautica;ingegneria biomedica; ingegneria dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni;ingegneria elettronica; ingegneria informatica; ingegneria navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale. In merito ai diplomi sono stati aggiunti: ha aggiunto i diplomi in aeronautica; energia nucleare; metallurgia; navalmeccanica; metalmeccanica.Per i requisiti di indipendenza e imparzialità, l'emendamento stabilisce delle deroghe. Esonerati i tecnici abilitati che siano dipendenti o operino per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.
Maggioranze condominiali per la realizzazione di interventi per il contenimento del consumo energetico Ritorno al passato. E' stato presentato un emendamento, approvato mercoledì scorso dalle commissioni riunite, che cancella la lettera b), comma 9 dell'articolo 1 del Dl. Se l'emendamento passerà invariato dall'esame delle Camere, si tornerà al testo originario della legge 220/2012. Il testo dell'emendamento cita: " Viene apportata una modifica al comma 9, sopprimendo la lettera b).Praticamente viene ripristinata la situazione preesistente al decreto, secondo la quale le innovazioni finalizzate al contenimento del consumo energetico degli edifici possono essere decise a maggioranza semplice dell'assemblea condominiale. La lettera b), infatti, eliminava le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Per tali innovazioni la lettera b) richiedeva dunque la maggioranza qualificata (ovvero, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio)". In buona sostanza l'intento del dl 145 era quello di eliminare il c.d. doppio binario della maggioranza (qualificata e semplice) cancellando l'opzione della maggioranza speciale per le innovazioni, quindi restava solo quella della maggioranza semplice previa certificazione o diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato. Ma la disciplina unificata che si voleva introdurre pare abbia le ore contate perché l'emendamento cancella la correzione, ripristinando la vecchia situazione. cancellando l'opzione della maggioranza speciale per le innovazioni, quindi restava solo quella della maggioranza semplice previa certificazione o diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato. Ma la disciplina unificata che si voleva introdurre pare abbia le ore contate perché l'emendamento cancella la correzione, ripristinando la vecchia situazione. Ti potrebbe interessare anche: Condomini energivori? Ottimizzate l'involucro esterno per una maggiore efficienza energetica.
Fonte http://www.condominioweb.com/installazione-dei-contatori-elettroniciattestato-di-prestazione-energetica-e-maggioranze-condominiali-per-la.2006#ixzz3InGC1aTe www.condominioweb.com