Avv. Leonarda Colucci
Il Tar del Lazio ha stabilito che se il Comune adotta un’ordinanza che dispone l’abbattimento di un albero di pino ubicato in un cortile condominiale ad uso pubblico, ordinando all’amministratore di condominio di provvedere a proprie spese all’abbattimento ed allo smaltimento dell’albero, e tale ordinanza è stata adottata in virtù di un parere tecnico richiesto dall’ente ad un agronomo, i condomini vantano una posizione qualificata ed hanno il diritto di accedere agli atti ai sensi dell’art.22 della legge n. 241/1990.
Il Comune, dopo aver acquisito un parere tecnico da un agronomo che attesta un evidente pericolo di caduta di un pino collocato in un piazzale privato ad uso pubblico, emette ordinanza di rimozione dell’albero ordinando all’amministratore di condominio di provvedere a proprie spese all’abbattimento ed allo smaltimento dell’albero.
I condomini dopo essere giunti a conoscenza di tali ordinanza, hanno presentato istanza per accedere agli atti del procedimento amministrativo in questione in modo da prendere visione del parere tecnico che attestava un evidente pericolo connesso alla permanenza dell’albero di pino nel piazzale privato ad uso pubblico antistante al loro edificio, nonché per prendere visione del parere dell’ufficio tecnico del Comune.
L’amministrazione, però, non conclude il procedimento e non evade l’istanza di accesso agli atti presentata dai condomini. I condomini a tal punto impugnano il silenzio rifiuto dinanzi al Tar.
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I Giudici della seconda sezione bis del Tar Lazio dichiarano fondato il ricorso disponendone l’accoglimento.
La sentenza n. 7232/2016 puntualizza che in seguito all’istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti l’ente ha aperto un sub procedimento coinvolgendo nello stesso il condominio, in persona dell’amministratore, riconoscendo in tal modo implicitamente l’ammissibilità della richiesta di accesso agli atti avanzata dagli istanti (condomini).
Malgrado ciò tale procedimento non avuto alcun esito.
In merito alla posizione assunta dei condomini istanti, la sentenza del Tar evidenzia che sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti, in qualità di condomini del Condominio nel cui cortile era ubicato l’albero oggetto dell’ordinanza di abbattimento, hanno una posizione qualificata rispetto ai documenti richiesti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990.
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Dunque i giudici amministrativi, tenendo conto dell’esistenza di un interesse qualificato dei condomini ad accedere agli atti del procedimento amministrativo in questione, evidenziano che non esistono sotto il profilo oggettivo motivi ostativi all’accoglimento di tale istanza, anche in considerazione del comportamento procedimentale osservato dall’amministrazione.
(In tema di abbattimento di alberi condominiali e di maggioranza necessarie per adottare la relativa delibera vedasi: Abbattimento degli alberi condominiali è sempre necessaria l’unanimità ma che cosa succede in caso d’urgenza?)
Pertanto accertata l’esistenza di una posizione qualificata in capo ai condomini di accedere al parere tecnico, è evidente che questi ultimi hanno tutto il diritto di promuovere tutte le azioni ammissibili, anche di tipo risarcitorio, nel momento in cui venga dimostrato che il pericolo che ha spinto l’ente all’abbattimento dell’albero sia solo asserito e non reale.
(Sulla possibilità che l’amministratore disponga, ex art. 1130 c.c., direttamente l’abbattimento di alberi pericolosi per la tutela dell’incolumità di condomini e terzi vedasi: Anche in assenza di una specifica delibera, l’amministratore di condominio può abbattere gli alberi).
Fonte http://www.condominioweb.com/ordinanza-abbattimento-albero-condominiale.12899#ixzz4H6Q8Xoe3
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