Per la nomina dell’amministratore da parte del tribunale, è possibile suggerire un nome?
Nonostante abbiamo già individuato a chi affidare l’incarico, il problema è che alle assemblee partecipiamo in pochi, sempre gli stessi, e non riusciamo mai a raggiungere i quorum necessari; se lo nomiamo senza le maggioranze necessarie rischiamo l’impugnazione. Per “stare tranquilli”, quindi, abbiamo deciso di far nominare l’amministratore dal Tribunale.
Stiamo preparando il ricorso e ci siamo posti un dubbio: possiamo chiedere al Tribunale di nominare l’amministratore che abbiamo individuato?
Prima di entrare nel merito del quesito posto dal nostro lettore, è utile ricordare che il ricorso per la nomina dell’amministratore di condominio rientra nell’ambito dei ricorsi di volontaria giurisdizione. In questo genere di procedimenti, l’Autorità Giudiziaria non interviene per attuare diritti (es. diritto al risarcimento del danno), ma per dare attuazione ad una fattispecie.
Nel caso del condominio, quindi, il ricorso serve per dare attuazione all’obbligo di nomina e può essere azionato solamente se l’assemblea, per qualunque motivo, non vi provvede. Inutile rivolgersi al giudice se non s’è provato almeno una volta a nominare l’amministratore, perché il quel caso il ricorso verrebbe sicuramente rigettato.
Il ricorso dev’essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente (Tribunale del circondario in cui è ubicato l’immobile, al link si può comprendere la competenza rispetto alla propria posizione https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp?selectedNode=3_2) e una volta fissata l’udienza, i ricorrenti devono notificarlo alle controparti (gli altri condòmini) unitamente al ricorso già depositato (si devono chiedere alla cancelleria le copia uso notifica, in tanti esemplari, quante sono le altre parti, più una copia sulla quale l’ufficiale giudiziario annota la notifica).
Il giorno dell’udienza le parti discutono del ricorso e il Tribunale, in camera di consiglio, emette ildecreto con la nomina dell’amministratore.
Contro quel decreto è possibile proporre reclamo entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 739 c.p.c.). Si pensi al caso in cui, erroneamente, l’Autorità Giudiziaria nomini come amministratore una persona che aveva già assunto l’incarico, salvo poi essere revocata dallo stesso Tribunale; si tratterebbe d’una nomina non regolare (cfr. art. 1129, tredicesimo comma, c.c.).
E qui arriviamo al punto postoci dal nostro lettore. Solitamente i Tribunali per risolvere la questione attingono da un elenco di nomi cui generalmente fanno riferimento per questo genere d’incarichi.Nulla vieta, naturalmente, ai condòmini ricorrenti di fare presente al collegio giudicante uno o più nomi loro graditi: chiaramente gli altri condòmini avrebbero tutto il diritto di proporne altri o quantomeno di illustrare le proprie obiezioni rispetto alle proprie proposte.
A quel punto il Tribunale avrebbe piena libertà di scegliere, nell’ambito dell’esercizio discrezionale dei propri poteri, il nominativo della persona cui affidare l’incarico, eventualmente avallando la richiesta dei ricorrenti o rigettandola per ragioni di opportunità. Qualunque sia la decisione, essa dev’essere motivata (cfr. art. 738 c.c.).
La nomina e la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio
Fonte http://www.condominioweb.com/nomina-amministratore-tribunale-suggerimento-nome.11618#ixzz3RkT5KzY5
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