Entro quanto tempo l’amministratore uscente deve consegnare i documenti al suo successore?

Entro quanto tempo l’amministratore uscente deve consegnare i documenti al suo successore?

Buongiorno amici di Condominioweb, sono un vostro assiduo lettore e mi complimento per la precisione e la completezza degli aggiornamenti che pubblicate.

Vorrei farvi una domanda: sono amministratore da poco tempo. Circa tre mesi fa ho assunto l’incarico di amministrare un condominio.

Con il verbale di nomina mi sono presentato al precedente amministratore, il quale, all’apparenza gentilissimo, mi ha subito consegnato registri dei verbali, anagrafe condominiale, regolamento e tabelle. Il resto (registro contabilità, pezze d’appoggio, documenti degli impianti, ecc.), mi disse, me lo avrebbe inviato al massimo una settimana dopo. Da quella promessa sono passati circa due mesi ed ancora non ho visto nulla.

Questa situazione, come potrete immaginare, sta creando non pochi problemi per la gestione del condominio. Con l’aiuto di alcuni condomini ho ricostruito, molto parzialmente, la contabilità, ma per ascensore ed altri impianti sto facendo non poca fatica. Pare poi ci sia un’azione legale ma nessuno ricorda il nome dell’avvocato che segue la pratica e lui, per ora, non s’è fatto sentire. Forse non sa nemmeno che c’è un nuovo amministratore

Allora vi domando: esiste un termine entro il quale l’amministratore di condominio uscente deve consegnarmi i documenti?

Grazie ancora per il vostro lavoro.

 

Questa la domanda che ci giunge da un amministratore nostro lettore: avremmo potuto omettere i complimenti, ma siccome riceverli fa sempre piacere, c’è parso un peccato non condividerli con chi ci legge.

Partiamo dall’unico dato certo che ci viene fornito dal codice civile. L’art. 1129, ottavo comma, recita:

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

La certezza, quindi, è che la legge prevede espressamente la consegna dei documenti: il momento è fissato alla cessazione dell’incarico. Certo, se in quel momento non è stato nominato nessuno, è evidente, risulta difficile consegnare le carte ad un successore, a meno che non si voglia ammettere che le carte debbano essere consegnate ad uno dei condomini; si tratta di un’ipotesi remota, a che titolo, infatti, Tizio piuttosto che Caio dovrebbero accettare?

Ciò non toglie tuttavia, che la consegna dei documenti, in questo caso, sarebbe dovuta avvenire nel momento in cui l’amministratore revocato è venuto a conoscenza del nominativo del suo successore.

La mancanza di un termine perentorio non può trasformare l’interregno in un periodo di lunga incertezza, ma deve servire solamente per organizzare tutto il carteggio.

Il fatto che vi sia stato un passaggio di consegne parziale, omettendo la consegna della documentazione contabile non lascia presagire nulla di buono. Il nostro lettore, il giovane amministratore, ha il dovere (nonché ogni interesse) ad ottenere quanto prima la restante parte del carteggio.

Per farlo sarà bene che invii (personalmente o già in questa fase per il tramite di un legale) una diffida al precedente amministratore.

Nel perdurare dell’inadempimento, la soluzione unica può essere solamente la via giudiziaria.

Fonte http://www.condominioweb.com/la-consegna-dei-documenti-condominiali.11294#ixzz3B9WYjpGv

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