Avv. Valentina A. Papanice
Anche chi non ha debiti può vedersi notificato un atto di pignoramento, ad es. il conduttore di un immobile locato, se il locatore ha dei debiti verso qualcuno.
Spieghiamoci meglio.
Cos’è il pignoramento presso terzi
Premettiamo che il presente articolo contiene solo dei cenni e non una guida approfondita sulla procedura di pignoramento terzi, né tantomeno può sostituirsi ad avvocato, al quale è sempre opportuno rivolgersi quando si riceve l’atto, come vedremo.
Chi è creditore di una determinata somma nei confronti di qualcuno, una volta conseguito il titolo esecutivo, ha, tra i mezzi a sua disposizione, quello di procedere al pignoramento presso terzi.
Premettiamo che per titolo esecutivo dobbiamo intendere ad es. una sentenza, un decreto ingiuntivo, ma anche una cambiale (se dotata di tutti i requisiti previsti dalla legge), un accordo di mediazione (anche questo se dotato dei requisiti prescritti dalla legge).
Chi sono i terzi a cui si può rivolgere il creditore?
Gli esempi più frequenti sono le banche o i datori di lavoro, ma può ricoprire la qualifica di terzo anche il conduttore di un immobile dato in locazione.
Ma, come può il creditore essere a conoscenza del contratto di locazione?
Innanzitutto se il contratto è registrato presso l’Agenzia delle entrate (e il creditore ha effettuato la ricerca telematica dei beni); oppure, per una conoscenza di fatto in quanto vicino di casa, condòmino, amministratore di condominio in tale ultimo caso, l’informazione dovrebbe risultare all’amministratore dall’anagrafe condominiale, dati gli adempimenti previsti (dalla riforma del condominio e dalla legge di stabilità per il 2016 – all’art.1, co.59, L. 208/2015 – in proposito); potrebbe essere stato lo stesso debitore a fornire l’informazione, ad es. al momento di altro pignoramento etc.
Cosa deve fare il terzo
Cosa deve fare il conduttore una volta che riceve la notifica dell’atto? Innanzitutto non spaventarsi: egli è coinvolto solo nei limiti che vedremo.
Secondariamente, è opportuno rivolgersi ad un avvocato che spiegherà cosa fare: anche se in questa fase non è obbligatorio rivolgersi ad un legale, perché la legge non prevede la sua presenza, sarà comunque utile parlare fin dall’inizio con chi è “pratico” della materia e potrà considerare nel concreto la nostra situazione anche in vista dei successivi sviluppi.
Dichiarazione di terzo
Ad ogni modo, nell’atto il creditore chiederà al terzo di rendere una dichiarazione con cui questi “deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna” (v. artt. 543 e 547 c.p.c.);
l’atto specificherà anche le conseguenze della mancata dichiarazione (fissazione di apposita udienza e, in assenza di dichiarazione, presunzione di non contestazione del credito, se l’identificazione del credito (o dei beni) sarà possibile sulla base delle allegazioni del creditore).
La dichiarazione potrà essere positiva oppure negativa.
Con quella positiva il conduttore riconoscerà di dovere pagare qualcosa al debitore o di avere presso di sè delle somme o cose del debitore; viceversa, sarà negativa.
Naturalmente l’invio della comunicazione deve essere dimostrabile, quindi no al telefono o alla posta ordinaria, ovviamente; ma sì a pec e raccomandate, come d’altronde specifica la legge (v. art. 543 e 547 c.p.c.).
La dichiarazione può anche mancare, come spesso accade.
Cosa accadrà dopo?
In caso di dichiarazione positiva, il creditore procederà ad iscrivere la causa a ruolo presso gli uffici giudiziari competenti al fine di ottenere dal giudice il provvedimento per l’assegnazione o la vendita.
Infatti, dal momento della notifica, il conduttore è tenuto agli obblighi che la legge impone al custode, ma è necessario l’ordine del giudice perché si proceda alla soddisfazione del creditore.
In realtà anche la dichiarazione positiva potrebbe essere contestata, ad es. se il creditore ritiene che la somma sia maggiore di quanto indicato nella dichiarazione. In caso di contestazione seguirà la procedura sotto descritta.
In caso di dichiarazione negativa, il creditore potrà decidere di desistere dal pignoramentooppure di proseguire.
Nel primo caso dovrà notificare al debitore e al terzo l’inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo.
Nel secondo caso procederà ad iscrivere la causa a ruolo, evidentemente al fine di contestare la dichiarazione resa dal terzo; sulla contestazione il giudice (su istanza di parte) dopo avere compiuto gli accertamenti e sentito le parti e il terzo in contraddittorio, deciderà con ordinanza impugnabile.
Mancata dichiarazione
Se la dichiarazione non è resa affatto?
Anche in questo caso il creditore potrà decidere di desistere oppure di procedere. Se desiste, anche qui dovrà notificare al debitore e al terzo l’inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo.
Se intende procedere, farà presente al giudice che la dichiarazione è mancata.
Seguirà la fissazione di un’udienza per la dichiarazione del terzo e, continuando a mancare la dichiarazione, il credito si considererà non contestato, dunque presunto, se l’identificazione del credito (o dei beni) sarà possibile sulla base delle allegazioni del creditore.
Il terzo potrà impugnare l’ordinanza se potrà dimostrare di non averne avuto conoscenza (v. art. 548 c.p.c.)
Se l’identificazione non sarà possibile, seguirà la stessa procedura prevista per la contestazione: il giudice (su istanza si parte) accerterà e sentirà le parti e il terzo in contraddittorio e poi deciderà con ordinanza impugnabile.
La procedura per la riscossione nelle procedure esecutive promosse da concessionari del servizio di riscossione come Equitalia, ma non solo, è invece disciplinata anche dalle previsioni speciali di cui al DPR 602/1973.
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Fonte http://www.condominioweb.com/pignorare-i-canoni-di-locazione-ecco-come.13724#ixzz4gNerIENy
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