Impugnazione delle delibere condominiali e conteggio dei termini per i condomini che si allontanano dall’assemblea

Impugnazione delle delibere condominiali e conteggio dei termini per i condomini che si allontanano dall’assemblea

Cosa succede quando si abbandona la riunione prima della sua fine.

di Avv. Alessandro Gallucci

 Lo scorso mese ho partecipato all’assemblea del condominio in cui abito; per motivi personali ho dovuto abbandonare la riunione prima della sua fine.

Dopo che mi sono allontanato, mi è stato riferito, l’assemblea ha deliberato la revoca dell’amministratore. Secondo il mio vicino di casa si tratta di un atto illegittimo perché mancavano i quorum deliberativi necessari a decidere in tal senso.

Non ho ancora avuto copia del verbale e vorrei impugnare questa decisione perché, secondo me, l’amministratore non meritava la revoca. Il mio vicino che s’intende un po’ di questioni legali, però, mi ha detto che siccome ero presente alla riunione, il termine d’impugnazione per me si conteggia dal giorno dell’assemblea e non da quello della comunicazione del verbale, anzi siccome ero presente l’amministratore non è nemmeno tenuto a comunicarmelo.

E’ vero?

Questo il quesito postoci da un nostro lettore; a nostro avviso il condomino esperto di termini d’impugnazione si sbaglia. Vediamo perché.

Partecipazione all’assemblea, comunicazione del verbale e conteggio dei termini d’impugnazione; per dare risposta al quesito che ci è stato posto svilupperemo il nostro ragionamento intorno a questi concetti.

Ogni avente diritto a partecipare all’assemblea (formulazione dubbia introdotta dalla legge n. 220/2012) può farlo personalmente o a mezzo delega. In tale ultimo caso, afferma il primo comma dell’art. 67 disp. att. c.c., la delega deve avere e “se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. La delega, è bene ricordarlo, non può mai essere conferita all’amministratore (nemmeno a quello interno, cfr. art. 67, quinto comma, c.c.).

Avviso di convocazione, come verificare se è stato recapitato a tutti.

In buona sostanza, il condomino che si presenta alla riunione personalmente o per mezzo di suo rappresentante dev’essere considerato presente e così segnalato dal segretario nel verbale d’assemblea.

Chiaramente se egli ad un certo punto si allontana, tale fatto dovrà essere annotato sul verbale. L’allontanamento non incide sui quorum costitutivi (che devono sussistere al momento iniziale) ma su quelli deliberativi e sui diritti del singolo.

Il motivo? Una persona che si allontana dall’assemblea senza lasciare delega, infatti, è sostanzialmente assente rispetto alle deliberazioni assunte dopo che se n’è andato. Se non c’è, infatti, non è dato capire in che modo avrebbe potuto incidere su quella deliberazione.

Stando così le cose avremo una scissione di posizione:

a) fintanto che il condomino è stato presente, egli non avrebbe diritto alla comunicazione del verbale, salvo diversa indicazione del regolamento condominiale (sebbene sia opportuno comunicare il verbale a tutti, eventualmente consegnandolo a mano ai presenti al termine dell’assemblea). Ne discende che per le deliberazioni annullabili assunte in sua presenza, se dissenziente o astenuto, avrebbe trenta giorni di tempo da quella data per impugnarle;

b) per le decisioni assembleari assunte successivamente al suo allontanamento, invece, il condomino dev’essere considerato assente. Come tale egli:

1) ha diritto a ricevere il verbale come ogni altro assente;

2) il termine d’impugnazione della delibera annullabile assunta in sua assenza, decorrerà dalla data di ricevimento del verbale.

Gli orari di svolgimento della prima riunione e delle successive

 

Fonte http://www.condominioweb.com/abbandonare-la-riunione-prima-della-fine.11382#ixzz3FgAjClAj
www.condominioweb.com

Categoria

Lascia un commento