Via libera alle correzioni del verbale assembleare anche dopo la chiusura
Avv. Paolo Accoti
La richiamata sentenza risulta particolarmente importante, non fosse altro perché non si rinvengono precedenti specifici in materia, se non un’isolata pronuncia della Corte di Appello di Milano, peraltro, risalente nel tempo.
La vicenda prende le mosse dal ricorso per l’impugnativa di una delibera condominiale presentato da alcuni condomini, avverso una deliberazione nella quale – tra l’altro – si era approvato il consuntivo di spesa e nominato il nuovo amministratore.
Eccepivano i ricorrenti la nullità ovvero l’annullabilità della delibera adottata siccome affetta da diversi vizi, tra cui, l’avvenuta correzione del verbale assembleare, successivamente alla sua redazione, lettura e sottoscrizione.
Il giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso, dichiarava la delibera invalida nella parte in cui ripartiva alcune spese edili (rifacimento parti di balconediverse dai frontalini) tra tutti i condomini, e non soltanto tra gli effettivi proprietari dei balconi interessati ai lavori.
Interposto gravame, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava ogni domanda proposta dagli originari ricorrenti.
La causa quindi giungeva all’attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a decidere su diverse questione di diritto, prima tra tutte, quella relativa alla possibilità di modifica del verbale assembleare dopo la sua chiusura.
Il giudice di legittimità, premette che il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall’art. 1136 cod. civ., deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali.
Ciò posto ha, altresì, evidenziato come non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché, non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall’art. 1136 cod. civ.
In realtà, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l’assemblea, giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.
A tal proposito è principio assolutamente pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che il verbale assembleare deve contenere i nominativi dei condomini consenzienti, dissenzienti o astenuti, nonché il valore delle rispettive quote millesimali, tanto è vero che risulta annullabile, ai sensi dell’art. 1137 c.c., la delibera dell’assemblea condominiale nel cui verbale non siano individuati i singoli condomini assenzienti, dissenzienti ed assenti, con il valore delle rispettive quote millesimali (Cfr.: Cass. civ. Sez. Un., 07/03/2005, n. 4806).
Appare evidente, pertanto, la necessità di indicare all’inizio del verbale assembleare i condomini presenti e i millesimi di proprietà, sia per garantire la verifica della legittima costituzione dell’assemblea, sia per consentire, nel prosieguo, di indicare per ogni singola votazione dei punti all’ordine del giorno, solo il nominativo degli assenzienti, dissenzienti o astenuti, considerato che i rispettivi millesimi di proprietà risultano già espressamente indicati nell’intestazione del verbale.
Fermo restando che, con una sorta di meccanismo di conservazione della validità degli atti, la delibera non può considerarsi invalida se, dall’esame complessivo della stessa, risulta comunque possibile stabilire con sicurezza quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare le maggioranze richieste (In tal senso: Cass. civ. Sez. II, 13/11/2009, n. 24132; Cass. civ. Sez. II, 10/08/2009, n. 18192).
Fatte queste doverose premesse in merito al contenuto del verbale assembleare, in particolare, sugli intervenuti in assemblea, vediamo come il giudice di legittimità ha risolto il quesito relativo alla possibilità di modificare il verbale dopo la sua chiusura.
Afferma la Suprema Corte come: “neppur infici l’adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell’assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all’adunanza” (Cass. civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552).
L’errore in questione, rinvenibile dalla copia del verbale assembleare consegnata ai ricorrenti, non avrebbe inficiato la validità della deliberazione assunta, considerata la mera materialità dello stesso, attenendo ad una semplice imprecisione formale (non effettiva) nel computo dei millesimi, successivamente corretta.
In effetti, nella sentenza impugnata era emerso che la questione della validità del verbale dell’assemblea era stata già esaminata dal giudice di primo grado, il quale aveva qualificato come mera correzione di errore materiale l’apparente modificazione del verbale di assemblea.
Anche il giudice di secondo grado ha ritenuto che la circostanza che la correzione fosse stata effettuata al termine dell’assemblea non potesse assumere alcun rilievo, ben potendo il verbale essere redatto – e quindi a maggior ragione corretto, ove si riscontrasse un errore materiale – al termine o dopo la conclusione dell’assemblea, risultando lo stesso ritualmente sottoscritto dal Presidente e dalla segretaria che lo aveva redatto e che vi aveva introdotto le correzioni.
Osserva la Suprema Corte che l’assunto in merito alla dedotta correzione del verbale si arresta sul piano meramente formale e descrittivo, omettendo tuttavia di dedurre che la invalidità avrebbe interessato non solo il verbale ma anche la deliberazione assunta in assemblea.
Pertanto, appare evidente che il verbale possa essere corretto, e che ciò possa avvenire anche dopo la conclusione dell’assemblea, considerato che nessuna disposizione sancisce che il verbale debba essere approvato in assemblea.
(Corretta indicazione a verbale dell’allontanamento dei condomini)
In precedenza, tuttavia, era stato ritenuto che: “Se vi è un errore nel verbale o nella sua trascrizione, la correzione compete alla successiva assemblea oppure al Presidente con successiva manifestazione di volontà” (App. Milano, 01/03/1982).
Ora la Suprema Corte sulla scorta del fatto che, non esiste norma che imponga l’approvazione dello stesso verbale in assemblea, statuisce la legittimità della correzione dello stesso, anche dopo la conclusione dell’adunanza condominiale.
Tuttavia, occorre considerare che l’anzidetto principio di diritto è stato espresso in una fattispecie relativa ad un mero errore materiale e, pertanto, ad un semplice errore dovuto a svista o disattenzione.
Viceversa, appare plausibile che dinnanzi ad un errore sostanziale, che andrebbe pertanto ad influire sull’iter logico e giuridico dell’assemblea, lo stesso risulterebbe irrecuperabile, sotto pena, in mancanza, di legittima impugnativa della delibera assembleare.
A tal proposito, ricordiamo che il verbale assembleare è equiparato a tutti gli effetti alla scrittura privata, lo stesso quindi fornisce la prova presuntiva dei fatti avvenuti in assemblea, dei presenti, delle relative maggioranze e delle decisioni assunte.
(Il verbale di assemblea illeggibile)
Pertanto il condomino che ne contesti la veridicità, in virtù del generale principio dell’onere della prova, deve dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni.
Tanto è vero che: “Il verbale dell’assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto” (Cass. civ. Sez. II, 13/10/1999, n. 11526).
La Cassazione, pertanto, con la citata recente sentenza, dà il via libera alle correzioni del verbale assembleare anche dopo la sua chiusura, ma solo a quelle riguardanti errore formali, dovuti a sviste o distrazioni.
Avv. Paolo Accoti
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