Doppio conto corrente condominiale

Doppio conto corrente condominiale

Il condominio può avere più di un conto corrente intestato?

18/06/2015 di Avv. Alessandro Gallucci

 L’amministratore condominiale può aprire, su mandato dell’assemblea, più di un conto corrente intestato ad uno specifico condominio del quale gli è affidata la gestione?

La domanda ci è stata posta da un nostro lettore che ha visto inserito l’argomento all’ordine del giorno della riunione del condominio cui partecipa.

Per rispondere al quesito è utile, sia pur brevemente, menzionare le norme che regolamento apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale.

L’art. 1129, settimo comma, c.c. specifica che l’amministratore condominiale “è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio […]”.

Come si applica concretamente la norma?

Corretta utilizzazione del conto corrente condominiale: che cosa fare per evitare contestazioni?

Supponiamo che il condominio non abbia un conto corrente. L’amministratore è tenuto ad aprirne uno e poi ad utilizzarlo sia versando le somme ricevute dai condòmini, sia effettuando i pagamenti per conto del condominio medesimo.

Trattandosi di un obbligo di legge, si ritiene che l’amministratore possa scegliere autonomamente l’istituto di credito presso il quale accendere il conto corrente, salvo specifica indicazione dell’assemblea.

L’obbligo di utilizzazione del conto non preclude all’amministratore di ricevere, nei limiti di legge, le somme direttamente dai condòmini, fermo restando l’obbligo di riversarle sul medesimo conto.

L’amministratore di condominio può ancora usare i contanti?

Quanto ai tempi per l’effettuazione di tale operazione, nel silenzio della legge, ad avviso di chi scrive l’amministratore deve versare tali somme:

a) nei termini indicati dall’assemblea;

b) nello stesso termine previsto dalla legge (art. 1130 n. 7 c.c.) per l’annotazione dell’operazione sulregistro di contabilità condominiale.

La riforma impone all’amministratore una serie di obblighi relativi ai registri condominiali

La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale rappresentano gravi irregolarità nella gestione dalle quali può discendere una richiesta di revoca giudiziale, previo tentativo assembleare (art. 1129, undicesimo comma, c.c.).

La richiesta giudiziale può essere diretta qualora, invece, nonostante l’apertura e l’utilizzazione del conto corrente, l’amministratore gestisca la compagine in modo tale da creare confusione tra il proprio patrimonio e quello del condominio.

Svolta questa doverosa premessa di carattere generale torniamo all’argomento sottopostoci all’attenzione dal nostro lettore.

La norma esaminata parla di conto corrente: è evidente, quindi, che un secondo conto corrente condominiale non possa essere aperto dall’amministratore di propria spontanea iniziativa.

Nemmeno se, ad esempio, l’obiettivo è quello di creare un’alternativa al conto corrente condominiale pignorato da un creditore della compagine?

Al riguardo la situazione è molto confusa: i primi pronunciamenti giurisprudenziali considerano legittimo il pignoramento del conto corrente condominiale anche prima del tentativo di escussione dei condòmini non in regola con i pagamenti.

Di nuovo sulla pignorabilità del conto corrente condominiale

Il debitore (in questo caso il condominio nella persona dell’amministratore pro-tempore) effettuato il pignoramento non deve compiere atti diretti a sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito (art. 492 c.c.); la norma, collegata a quella che prevede la responsabilità del debitore per le obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.) potrebbe portare a concludere per la sottrazione del credito alla finalità satisfattiva delle ragioni creditorie. Ciò, ad avviso di chi scrive, anche se l’apertura a tali fini del conto corrente è deliberata dall’assemblea.

Diverso il caso dell’apertura di un secondo conto corrente condominiale sul quale far confluire somme specificamente destinate. Si pensi all’apertura di un conto corrente sul quale far confluire esclusivamente le somme versate per l’esecuzione d’interventi di manutenzione straordinariadell’edificio.

In tal caso, deliberando gli interventi, l’assemblea può decidere di accendere uno specifico conto corrente.

Conto corrente, quali sono i diritti dei condomini

 

Fonte http://www.condominioweb.com/doppio-conto-corrente-condominiale.11920#ixzz3dRAG0AJa
www.condominioweb.com

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